D.P.R. 18/1967
Art. 237 — Funzioni
Art. 237. (Funzioni) Fermo restando quanto disposto dagli articoli 99 e 100, ai funzionari collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'art. 218 non possono essere attribuite, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni diverse da quelle della carriera di provenienza se non con il loro consenso. Ai funzionari provenienti dai ruoli organici ed aggiunti delle carriere per l'emigrazione commerciale e' attribuita rispettivamente la specializzazione sociale e commerciale. Ai funzionari provenienti dal ruolo organico della carriera per l'Oriente e' attribuita dal Consiglio di amministrazione, tenuto anche conto delle aspirazioni degli interessati, la specializzazione per il vicino Oriente o quella per il medio ed estremo Oriente.
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