D.P.R. 18/1967
Art. 238 — Esercizio delle funzioni
Art. 238. (Esercizio delle funzioni) Per un periodo di cinque anni, ai funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) possono essere attribuite funzioni diverse da quelle inerenti al grado rivestito; b) non si applicano le disposizioni dell'art. 110 relative ai periodi di avvicendamento. Le disposizioni dell'articolo stesso non si applicano ai funzionari che al termine del quinquennio si trovino nel grado di consigliere di Ambasciata e in quelli superiori.
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