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D.P.R. 18/1967

Art. 236 — Concorso riservato a contrattisti

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/236parte di D.P.R. 18/1967
Art. 236. (Concorso riservato a contrattisti) Il Ministro per gli affari esteri indice entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i seguenti concorsi straordinari per titoli ed esami riservati agli impiegati a contratto: a) a quaranta posti nella carriera del personale di cancelleria e a dieci posti nella carriera degli assistenti commerciali; b) a cinquanta posti nella carriera esecutiva; c) a quindici posti nella carriera ausiliaria. Ai concorsi suddetti sono ammessi gli impiegati a contratto che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta'. Possono peraltro essere ammessi anche coloro che, pur avendo superato il quarantacinquesimo anno, si trovino ad avere, al compimento del sessantacinquesimo, un'anzianita' di servizio utile ai fini della pensione di almeno quindici anni, compreso il servizio da riscattare. Restano fermi gli altri requisiti richiesti dall'art. 167. Agli effetti dell'anzianita' di servizio richiesta dal terzo comma del predetto articolo, sono riconosciuti i periodi di servizio anche se non continuativi in precedenza prestati presso il Ministero e gli uffici all'estero quali impiegati civili o militari anche se non di ruolo. Il giudizio espresso dalla Commissione indicata nel precedente articolo sostituisce quello di cui al quarto comma dell'art. 167. Le norme relative alle modalita' dei concorsi, alla composizione delle Commissioni giudicatrici, alla natura dei titoli, alle materie di esame ed alle eventuali differenziazioni in relazione alle specializzazioni delle carriere, alle modalita' ed allo svolgimento delle prove sono stabilite dai bandi di concorso. I vincitori dei concorsi prendono posto dopo i vincitori dei concorsi di cui all'art. 230 e prima dei vincitori dei concorsi ordinari, indipendentemente dalla data di espletamento dei concorsi stessi. Per il periodo indicato dal primo comma non sono banditi in concomitanza dei concorsi ordinari i concorsi previsti per i contrattisti dall'art. 167. I benefici previsti dal secondo comma del presente articolo si applicano agli impiegati a contratto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i primi due concorsi che verranno banditi ai sensi dell'art. 167. I vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo e dei primi due concorsi banditi ai sensi dell'art. 167 dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono esentati dal prestare servizio al Ministero durante il periodo di prova e dal seguire i corsi previsti dal primo comma dell'art. 121 e dal primo comma dell'articolo 126. Il servizio all'estero prestato dai predetti impiegati anteriormente all'ammissione nei ruoli organici e' computato anche ai fini della determinazione del periodo minimo di servizio all'estero richiesto dal presente decreto per le promozioni nelle carriere di concetto ed esecutiva. Al predetto personale non e' richiesto il periodo di servizio in particolari sedi previsto dal secondo comma dell'art. 122 ai fini delle promozioni a cancelliere principale e ad assistente commerciale principale.

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