D.P.R. 18/1967
Art. 235 — Sistemazione dei contrattisti in servizio
Art. 235. (Sistemazione dei contrattisti in servizio) Il personale con contratto di diritto privato a tempo determinato di cui alle leggi 30 giugno 1956, n. 775, e 24 luglio 1959, n. 612, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' chiedere, entro tre mesi dalla data suddetta, di essere assunto con contratto disciplinato dalle disposizioni contenute nel titolo VI della parte seconda specificando, ove del caso, il regime di contratto per cui opta ai sensi dell'art. 154. Sulle domande si pronuncia una Commissione, tenendo presente i titoli, la qualita' del servizio prestato e le mansioni svolte. La Commissione stabilisce altresi' le mansioni cui il personale va adibito. Gli impiegati, nei cui confronti la Commissione abbia espresso giudizio favorevole, sono ammessi a stipulare il contratto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ultimazione dei lavori della Commissione, prescindendo dalle disposizioni contenute negli articoli 152, secondo comma, e 155, primo e terzo comma. Il servizio prestato in base ai contratti previsti dalla legge 30 giugno 1956, n. 775 e dalla legge 24 luglio 1959, n. 612, e' considerato valido agli effetti degli articoli 166, 167 e 236. I contratti per il personale di cittadinanza italiana, nei cui confronti la Commissione suddetta si sia espressa favorevolmente e che non opti per la legge del luogo ai sensi dell'art. 154 secondo comma, sono stipulati direttamente a tempo indeterminato. Nei confronti degli impiegati che non abbiano presentato la domanda ai sensi del primo comma o per i quali la Commissione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di impiego viene risolto secondo le modalita' e i termini previsti dal relativo contratto. Fino alla data di decorrenza dei nuovi contratti o alla risoluzione del rapporto d'impiego, ai sensi rispettivamente del terzo e del sesto comma, continuano ad applicarsi i contratti vigenti che nel frattempo possono, ove occorra, essere modificati o rinnovati secondo il precedente ordinamento. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di decorrenza dei contratti di cui al terzo comma, gli impiegati assunti a norma delle disposizioni contenute nel titolo VI della parte seconda fruiranno di una retribuzione da determinare in base agli stessi criteri valevoli per gli impiegati a contratto assunti ai sensi del precedente ordinamento. La Commissione di cui al secondo comma e' composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di I classe in servizio o a riposo che la presiede, di un consigliere di Stato e di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato. Due funzionari del Ministero di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario e di vice segretario della Commissione. Gli impiegati indicati al primo comma assunti a contratto ai sensi del presente articolo conservano, a titolo personale, la retribuzione in godimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, qualora essa sia superiore a quella che dovrebbe essere loro attribuita in base alle disposizioni del titolo VI della parte seconda. Nel contingente di millequattrocento impiegati a contratto stabiliti dall'art. 152 sono computati gli impiegati il cui rapporto di impiego e' disciplinato dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e quelli assunti in base alla legge 24 luglio 1959, n. 612.
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