D.P.R. 18/1967
Art. 234 — Assegno personale
Art. 234. (Assegno personale) Salvo quanto particolarmente disposto, al personale inquadrato nei ruoli organici o passato in altra carriera ai sensi del presente decreto e che abbia uno stipendio o retribuzione superiore a quello spettante nella nuova posizione e' attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo. L'assegno personale e' riassorbito nei successivi aumenti di stipendio conseguenti a promozioni o alla progressione economica. La presente disposizione si applica anche al personale operaio inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo ai sensi del primo comma dell'art. 231.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.