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D.P.R. 18/1967

Art. 210 — Controllo medico periodico

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/210parte di D.P.R. 18/1967
Art. 210. (Controllo medico periodico) Il personale in servizio all'estero puo' chiedere ogni biennio o al momento del rientro al Ministero, un esame medico generale di controllo per se' e per i familiari a carico. Le spese dell'esame medico, che deve aver luogo a Roma presso gli ospedali indicati dal Ministero, sono a carico del Ministero. Possono altresi' essere rimborsate dal Ministero le spese per esami medici effettuati all'estero, qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere in Italia del congedo spettante.

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