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D.P.R. 18/1967

Art. 209 — Modalita' di pagamento delle competenze e conguagli

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/209parte di D.P.R. 18/1967
Art. 209. (Modalita' di pagamento delle competenze e conguagli) Le indennita', i contributi e i rimborsi da corrispondere al personale in servizio o in missione all'estero sono pagati in valuta locale secondo un rapporto di ragguaglio da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Il pagamento puo' essere effettuato altresi' in valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro sentita la Commissione di cui allo art. 172. L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento delle valute in base al costo effettivo dell'operazione e' oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro. Gli stipendi e le altre indennita' previsti per l'interno che spettano al personale in servizio presso gli uffici all'estero sono liquidati in lire italiane. E' consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, gli stipendi stessi e le indennita' siano trasferiti all'estero nella stessa valuta adottata per il pagamento dell'indennita' di servizio all'estero. Qualora a seguito di cessazione dal servizio in una sede all'estero si renda necessario effettuare conguagli, le relative operazioni sono disposte in lire italiane e l'eventuale saldo a favore del dipendente e' corrisposto, a domanda, nella valuta in cui gli era corrisposta l'indennita' di servizio all'estero nella sede di provenienza o nella valuta in cui gli e' corrisposta la indennita' stessa nella nuova sede o in lire italiane, al cambio vigente al giorno dell'operazione.

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