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D.P.R. 18/1967

Art. 211 — Assistenza sanitaria

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/211parte di D.P.R. 18/1967
Art. 211. (Assistenza sanitaria) Le spese sanitarie sostenute all'estero dal personale ivi in servizio, per se' e per i familiari a carico, sono rimborsate dall'ENPAS, in misura non inferiore ai due terzi delle spese documentate e riconosciute ed in misura non inferiore ai tre quarti delle spese stesse se sostenute da personale in servizio "nelle sedi particolarmente disagiate. I capi delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari del luogo dove le spese sanitarie sono sostenute sono tenuti a dichiarare che le spese stesse risultano adeguate in relazione ai prezzi, tariffe e onorari tenuto conto delle possibilita' di assistenza sanitaria e degli usi locali o, in caso diverso, a fornire gli elementi di valutazione per la determinazione dei limiti di congruita' delle spese. Il contributo di cui al primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nel caso del personale suddetto e' calcolato, oltre che sullo stipendio, paga o retribuzione e sulla tredicesima mensilita' nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, su una quota parte pari a un quinto dell'indennita' base di servizio all'estero e degli aumenti di famiglia ragguagliati all'indennita' base medesima. La quota parte dell'indennita' base e degli aumenti di famiglia come sopra indicati puo' essere aumentata ad intervallo biennale, tenuto conto delle spese rimborsate a norma del primo comma e del totale dei contributi di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il tesoro. Al fine di assicurare al personale e ai familiari a carico l'assistenza diretta ambulatoriale e convenzionata nei Paesi che presentano adeguate forme di assistenza sanitaria, l'ENPAS provvedera', d'intesa con il Ministero degli affari esteri, a stipulare, ove possibile, apposite convenzioni con istituti pubblici e privati. Nei casi in cui per insufficienza di servizi e di attrezzature medico-sanitarie o per necessita' derivanti dallo evento sanitario o ad esso conseguenti si renda necessario il trasferimento dalla sede di servizio in Italia o in altra localita' all'estero del personale o di familiari a carico, le spese di viaggio per l'infermo sono a carico del Ministero degli affari esteri, sempre che da esso previamente autorizzate, nella misura dei quattro quinti.

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