D.P.R. 18/1967
Art. 163 — Congedo
Art. 163. (Congedo) Il contratto prevede un congedo ordinario annuale di tre settimane durante il periodo di contratto a termine, e di un mese durante il periodo di contratto a tempo indeterminato. Il congedo e' aumentato di una o di due settimane per gli impiegati in servizio rispettivamente nelle sedi disagiate e nelle sedi particolarmente disagiate. L'impiegato non puo' rinunciare al congedo. Per esigenze di servizio il godimento del congedo ordinario puo' essere rimandato all'anno successivo. Non possono essere cumulati piu' di due periodi di congedo ordinario annuale. La durata del congedo straordinario per gravidanza e puerperio e' stabilita dalla legge italiana. Durante tale periodo l'impiegata ha diritto alla retribuzione intera nel primo mese e alla retribuzione ridotta di un quinto per un ulteriore periodo massimo di due mesi e mezzo. In caso di malattia, all'impiegato puo' essere concesso un congedo straordinario con corresponsione della retribuzione fino a un massimo di un mese in un anno. Durante il periodo di contratto a termine puo' essere concesso nell'anno per gli stessi motivi un secondo mese di congedo straordinario non retribuito; durante il periodo di contratto a tempo indeterminato puo' essere concesso nell'anno e sempre per motivi di salute un secondo mese di congedo straordinario con corresponsione della retribuzione ridotta di un quinto, cui puo' in casi di particolare gravita' aggiungersi un congedo straordinario non retribuito per non piu' di quattro mesi. Per gravi motivi di famiglia l'impiegato puo' ottenere, nel periodo di contratto a tempo indeterminato, un congedo straordinario non retribuito per non piu' di tre mesi. La durata complessiva del congedo straordinario non puo' superare, in ogni caso, dodici mesi in un quinquennio.
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