D.P.R. 18/1967
Art. 162 — Durata del contratto - Retribuzione
Art. 162. (Durata del contratto - Retribuzione) Il contratto di prima assunzione ha termine alla fine del secondo anno solare successivo alla stipulazione. In caso di successiva conferma in servizio il nuovo contratto e' stipulato a tempo indeterminato. La retribuzione annua base, fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 157, non puo' essere complessivamente inferiore, in relazione alle mansioni di impiego, al 68% del controvalore in valuta locale dell'indennita' di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, usciere. Si applica il sesto comma dell'art. 157. La retribuzione base e' determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni. Puo' essere consentita, in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quei centri che presentano un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione e' aumentata del 2% per ogni biennio di lodevole servizio, fermi restando i limiti di cui al quarto e al quinto comma dell'art. 157. La retribuzione e' aumentata del 10% per gli impiegati coniugati con il coniuge a carico e del 5% per ciascun figlio minorenne a carico. Se entrambi i coniugi sono dipendenti dell'Amministrazione, gli aumenti per i figli sono corrisposti all'impiegato capo famiglia. Al personale non coniugato e con prole spetta per il primo e per ogni altro figlio minorenne a carico un aumento della retribuzione rispettivamente del 10% e del 5%.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- L. 662/12 — Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 132) l'abrogazione dell'art. 162, commi 5, 6 e 7 e la modifica dell'art. 162, comma 3.
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