D.P.R. 18/1967
Art. 164 — Sanzioni disciplinari
Art. 164. (Sanzioni disciplinari) Agli impiegati a contratto e' inflitta per lievi infrazioni ai doveri di ufficio la sanzione della censura. In caso di ripetuta o piu' grave negligenza, di inosservanza dei doveri di ufficio, di contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico o di comportamento non conforme al decoro delle funzioni e' inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della riduzione della retribuzione in misura non superiore a un quinto e per non piu' di sei mesi. Nei casi di infrazioni piu' gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 166. Nei casi previsti dai precedenti commi l'irrogazione della sanzione disciplinare e' preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. All'impiegato e' dato un termine di dieci giorni per dare le proprie giustificazioni. Salva l'applicazione delle sanzioni di cui al primo, secondo e terzo comma, al personale che svolge mansioni ausiliarie puo' essere inflitta la sanzione della pena pecuniaria per le infrazioni minori in misura non eccedente mezza giornata di retribuzione, fino ad un importo complessivo che non ecceda durante l'anno una settimana di retribuzione. Il contratto e' risolto in tutti i casi previsti dall'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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