D.P.R. 18/1967
Art. 155 — Requisiti e modalita' per l'assunzione
Art. 155. (Requisiti e modalita' per l'assunzione) Possono essere assunti a contratto coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il quarantesimo anno di eta', che siano di buona condotta e di sana costituzione fisica. Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie in cui debbono essere impiegate. Nella valutazione dell'attitudine a svolgere le mansioni si tiene conto fra l'altro della conoscenza delle lingue e di quella dell'ambiente e degli usi locali, del corso degli studi effettuati e dei titoli conseguiti. I requisiti e l'idoneita' di cui al comma precedente sono accertati, se del caso, mediante prova di esame. Il Ministero, sulla base degli elementi, autorizza gli uffici stessi a stipulare il contratto. I contratti sono approvati con decreto del Ministro.
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- D.L. 36/04 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, (in G.U. 29/06/2022, n. 150), ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis, lettera b)) la modifica dell'art. 155, comma 1.
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