D.P.R. 18/1967
Art. 156 — Doveri dell'impiegato
Art. 156. (Doveri dell'impiegato) Nel contratto sono particolarmente richiamati; fra i doveri dell'impiegato, gli obblighi: di fedelta'; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti di ufficio al principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata alla dignita' dell'ufficio; della residenza; di non esercitare altre attivita'. Gli impiegati assunti pronunciano solenne promessa di lealta' nell'adempimento dei doveri dell'ufficio.
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