D.P.R. 18/1967
Art. 154 — Regime dei contratti
Art. 154. (Regime dei contratti) I contratti stipulati con cittadini italiani sono regolati dalle disposizioni del I e del II capo del presente titolo, sempre che non osti la legge locale. I contratti stipulati con cittadini italiani possono, a domanda, essere eventualmente regolati dalla legge del luogo salvo quanto espressamente previsto dal presente capo. I contratti stipulati con persone non in possesso della cittadinanza italiana sono regolati dalla legge del luogo salvo quanto espressamente previsto dal presente capo. Nelle materie in cui le disposizioni locali non statuiscano o statuiscano soltanto in modo manifestamente insufficiente, ivi compresi gli aumenti per carico di famiglia e quelli, per anzianita' di servizio, l'Amministrazione puo' a suo giudizio e nei limiti che ritiene opportuni fare ricorso alle disposizioni del capo II in quanto applicabili o conformarsi a quanto praticato da altre rappresentanze diplomatiche e uffici consolari del luogo.
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