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D.P.R. 18/1967

Art. 151 — Congedi

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/151parte di D.P.R. 18/1967
Art. 151. (Congedi) Il personale operaio dell'Amministrazione degli affari esteri ha diritto al congedo ordinario retribuito nella misura annuale di un mese. Il predetto personale puo' ottenere, in casi eccezionali debitamente accertati e sentito il Consiglio di amministrazione di cui all'art. 97, lettera c), una proroga senza assegni del congedo straordinario concesso ai sensi e con le modalita' della legge 5 marzo 1961, n. 90 fino a un massimo di dodici mesi. Agli operai dell'Amministrazione degli affari esteri puo' essere concesso, a domanda o d'ufficio, un congedo speciale per motivi di salute della durata massima di un anno, nei casi di malattia o di infortunio ovvero nei casi di cure richieste dallo stato di invalidita' per cause di guerra o di servizio. Durante tale congedo compete la paga giornaliera, nella misura intera per i primi sei mesi e nella misura della meta' per il restante periodo; competono altresi', per intero durante tutto il periodo di congedo speciale, le quote di aggiunta di famiglia. Non competono i compensi accessori comunque denominati, connessi all'effettiva presenza in servizio. La paga giornaliera e gli altri assegni fissi, esclusi i compensi accessori comunque denominati, connessi all'effettiva presenza in servizio, sono corrisposti per intero per tutto il tempo del congedo speciale se questo e' stato concesso per infermita' riconosciuta, in base alle norme vigenti, dipendente da causa di servizio. Nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale si applica l'art. 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e il trattamento economico di cui al presente comma spetta all'operaio dal giorno in cui vengono a cessare gli obblighi a carico dell'istituto assicuratore per un periodo che, sommato a quello durante il quale ha fruito del trattamento a carico dell'istituto assicuratore, non puo' comunque superare un anno. Due periodi di congedo speciale per motivi di salute si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma del presente articolo, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Il cumulo del congedo speciale per motivi di salute e del congedo straordinario non puo' superare in ogni caso la durata di ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio. Le assenze per motivi di salute verificatesi nell'anno e che per il loro carattere occasionale non abbiano dato luogo alla concessione del congedo speciale di cui al terzo comma, si sommano e vengono decurtate dal congedo straordinario.

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