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D.P.R. 18/1967

Art. 150 — Ruolo degli operai

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/150parte di D.P.R. 18/1967
Art. 150. (Ruolo degli operai) Il personale operaio dell'Amministrazione degli affari esteri, se appartenente al ruolo della tipografia, e' addetto alla tipografia riservata e al centro fotorotolitografico; se appartenente al ruolo dell'economato, e' addetto alle lavorazioni e ai servizi tecnici del Ministero. Le categorie degli operai per ciascun ruolo sono: capi operai; operai specializzati; operai qualificati; operai comuni. La dotazione organica dei ruoli della tipografia e dell'economato e il trattamento economico inerente a ciascuna categoria sono stabiliti rispettivamente dalle tabelle 18 e 20 allegate al presente decreto. La dotazione organica puo' essere aumentata con le modalita' e nei limiti previsti dal secondo comma dell'art. 4 della legge 5 marzo 1961, n. 90. L'incarico di capo laboratorio dell'economato e' conferito a un capo operaio del rispettivo ruolo che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella categoria. L'incarico di sopraintendere alle lavorazioni del centro fotorotolitografico e' conferito a un capo operaio addetto al centro stesso che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella categoria. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 5 marzo 1961, n. 90.

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