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D.P.R. 18/1967

Art. 152 — Contingente, luogo di reclutamento e nazionalita

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/152parte di D.P.R. 18/1967
Art. 152. (Contingente, luogo di reclutamento e nazionalita) L'Amministrazione degli affari esteri puo' assumere, nel limite complessivo di un contingente di millequattrocento unita', personale a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria. Gli impiegati a contratto svolgono mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie. Essi sono assunti tra i cittadini italiani residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui debbono prestare servizio oppure tra stranieri. Per i Paesi, da determinare con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, in cui vi sia difficolta' di reclutare in loco il personale necessario, possono essere assunti cittadini italiani non residenti. A seconda delle esigenze il Ministro stabilisce, nei limiti del contingente di cui al primo comma, le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.

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