D.P.R. 18/1967
Art. 132 — Esperti nella ricerca storico-diplomatica
Art. 132. (Esperti nella ricerca storico-diplomatica) Gli esperti nella ricerca storico-diplomatica prestano servizio presso l'ufficio studi del servizio storico e documentazione e presso l'archivio storico-diplomatico, per lo svolgimento delle funzioni attribuite rispettivamente all'ufficio suddetto dalle lettere c), d), e), f) dell'art. 15 ed all'archivio storico-diplomatico dall'art. 21. I contingenti del personale del ruolo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica da assegnare all'ufficio suddetto ed all'archivio storico-diplomatico sono determinati con il decreto del Ministro di cui all'art. 25. Il ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica comprende le seguenti qualifiche: esperto capo nella ricerca storico-diplomatica; esperto nella ricerca storico-diplomatica; esperto aggiunto nella ricerca storico-diplomatica. Al ruolo si accede mediante concorso per esame cui sono ammessi, purche' non abbiano superato i 35 anni di eta': a) gli impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di II classe; b) gli impiegati di cui all'art. 134 e quelli della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a bibliotecario di I classe; c) i liberi docenti ed assistenti universitari di ruolo in materie giuridiche, storiche ed economiche ed in paleografia e diplomatica o in archivistica. La promozione ad esperto nella ricerca storico-diplomatica e' effettuata a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo fra gli esperti aggiunti che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. La promozione a esperto capo e' effettuata mediante scrutinio per merito comparativo fra gli esperti nella ricerca storico-diplomatica che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
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