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D.P.R. 18/1967

Art. 131 — Sopraintendente all'archivio storico-diplomatico

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/131parte di D.P.R. 18/1967
Art. 131. (Sopraintendente all'archivio storico-diplomatico) Il sopraintendente all'archivio storico-diplomatico e' preposto all'ordinamento e al funzionamento dell'archivio storico-diplomatico. La qualifica direttiva di sopraintendente all'archivio storico-diplomatico e' conferita mediante concorso per titoli cui sono ammessi gli esperti capi e gli esperti nella ricerca storico-diplomatica, gli impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato con qualifica equiparata e, purche' non abbiano compiuto i 45 anni di eta', il direttore della biblioteca di cui all'art. 134, i bibliotecari di cui all'articolo stesso che abbiano compiuto complessivamente dieci anni di effettivo servizio nella qualifica, gli impiegati delle biblioteche pubbliche governative con qualifica di direttore di biblioteca di I e di II classe o equiparata, i liberi docenti ed assistenti universitari di ruolo in materie giuridiche, storiche, economiche ed in paleografia e diplomatica o in archivistica. Al sopraintendente all'archivio storico-diplomatico spetta il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 500. Dopo sei anni di effettivo servizio gli e' attribuito, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 670. Qualora gia' provvisto di trattamento economico superiore a quello inerente all'ex coefficiente 500, conserva il trattamento in godimento.

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