D.P.R. 18/1967
Art. 133 — Studi
Art. 133. (Studi) Il sopraintendente all'archivio storico-diplomatico ed il personale del ruolo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica puo' essere inviato a seguire in Italia o all'estero corsi relativi a specifici studi per l'approfondimento di particolari problemi e di determinati settori della ricerca storico-diplomatica. Non puo' essere destinato a seguire i predetti studi piu' di un esperto alla volta. Lo stesso esperto non puo' essere destinato a seguire gli studi stessi per un periodo complessivamente superiore a tre anni.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.