Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 130
D.P.R. 18/1967

Art. 130 — Accesso alle carriere ausiliarie Promozioni - Servizio all'estero

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/130parte di D.P.R. 18/1967
Art. 130. (Accesso alle carriere ausiliarie Promozioni - Servizio all'estero) I concorsi per l'accesso alla carriera ausiliaria ed alla carriera ausiliaria tecnica, cui sono ammessi coloro che oltre a possedere i requisiti prescritti siano di robusta e prestante costituzione fisica, sono per titoli ed esami. Fra le prove di esame sono compresi una prova tecnico-attitudinale ed un colloquio. Le promozioni a usciere e usciere capo sono effettuate per merito assoluto. Le promozioni a commesso e ad agente tecnico capo sono effettuate, rispettivamente fra gli uscieri e gli agenti tecnici, per i primi sei decimi dei posti, a scelta e, per i successivi quattro decimi, per merito assoluto. Agli effetti del calcolo per la ripartizione dei posti, la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unita'; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo e' aggiunto all'aliquota dei sei decimi. Le promozioni a commesso capo sono effettuate con le modalita' e alle condizioni di cui al comma precedente fra i commessi e gli agenti tecnici capi che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano rispettivamente compresi in ordine di ruolo in un numero pari a un terzo dell'organico della relativa qualifica. Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici all'estero per periodi non superiori a cinque anni ed entro un limite massimo complessivo fissato dal regolamento sempre che abbiano compiuto sei anni di servizio presso l'Amministrazione centrale. Dopo ogni periodo di servizio all'estero non possono esservi nuovamente destinati se non dopo un periodo di almeno tre anni di servizio al Ministero. Gli impiegati delle carriere ausiliarie occupano presso gli uffici all'estero posti di: a) commesso capo, se commessi capi e commessi; b) commesso, se uscieri capi, uscieri e inservienti; c) primo autista, se commessi capi, purche' provenienti dalla carriera ausiliaria tecnica, e agenti tecnici capi; d) autista, se agenti tecnici. Gli impiegati medesimi seguono corsi elementari di lingue prima di essere destinati all'estero.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 129 Art. 131 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.