D.P.R. 18/1967
Art. 127 — Promozioni
Art. 127. (Promozioni) Le promozioni ad applicato e ad archivista sono effettuate per merito assoluto. Allo scrutinio per la promozione a primo archivista sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto tredici anni di effettivo servizio di cui, nel corso della carriera, tre all'estero. Allo scrutinio per la promozione ad archivista capo sono ammessi i primi archivisti che oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari al terzo dell'organico della qualifica. abbiano prestato servizio all'estero, nel corso della carriera, per non meno di sei anni, di cui almeno tre in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento e abbiano partecipato al corso di cui al secondo comma dell'art. 126. Allo scrutinio per la promozione ad esperto per i servizi tecnici sono ammessi gli archivisti capi che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari ai due quinti dell'organico della qualifica, abbiano prestato servizio all'estero, nel corso della carriera, per non meno di quindici anni di cui almeno nove in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento. Le promozioni a primo archivista, ad archivista capo e ad esperto per i servizi tecnici sono effettuate, per i primi sette decimi dei posti, per merito comparativo e, per gli altri tre decimi, per anzianita'. Le promozioni per anzianita' sono effettuate, dopo le promozioni per merito comparativo, per ordine di ruolo fra gli impiegati piu' anziani nella qualifica non compresi fra quelli promossi per merito comparativo e sempre che riconosciuti idonei. Agli effetti del calcolo per la ripartizione dei posti la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unita'; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo e' aggiunto all'aliquota dei tre decimi.
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