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D.P.R. 18/1967

Art. 128 — Particolare impiego all'estero di esperti per i servizi tecnici

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/128parte di D.P.R. 18/1967
Art. 128. (Particolare impiego all'estero di esperti per i servizi tecnici) Gli esperti per i servizi tecnici che siano compresi, per ordine di ruolo, nella prima meta' dell'organico della qualifica, abbiano non meno di 30 anni di servizio, di cui almeno 20 trascorsi all'estero, nel corso della carriera, e, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, siano forniti di particolari qualificazioni professionali, possono essere destinati a ricoprire all'estero i posti di cancelliere di cui al quarto comma lettera d) dell'art. 118. Si applicano ove del caso le disposizioni dell'art. 76.

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