D.P.R. 18/1967
Art. 126 — Corsi
Art. 126. (Corsi) Durante il periodo di prova e nel primo anno di servizio dopo la nomina in ruolo gli impiegati della carriera esecutiva seguono corsi di formazione di tre mesi e corsi di lingue. L'Amministrazione degli affari esteri tiene corsi di carattere tecnico, anche in relazione alle specializzazioni e alle qualificazioni di cui all'art. 124, per gli impiegati che si trovano nelle qualifiche di archivista o primo archivista. Durante i corsi suddetti, ad eccezione di quelli di lingue, gli impiegati non prestano servizio negli uffici.
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