D.P.R. 18/1967
Art. 104 — Periodi di servizio presso altre Amministrazioni
Art. 104. (Periodi di servizio presso altre Amministrazioni) Nel primo anno di servizio dopo la nomina in ruolo gli addetti di Legazione possono essere inviati a prestare servizio per non piu' di tre mesi presso altre Amministrazioni; quelli specializzati in materia commerciale prestano comunque un periodo di servizio di dieci mesi presso il Ministero del commercio con l'estero. I funzionari diplomatici specializzati in materia sociale possono chiedere di prestare servizio per un periodo di sei mesi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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