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D.P.R. 18/1967

Art. 104 — Periodi di servizio presso altre Amministrazioni

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/104parte di D.P.R. 18/1967
Art. 104. (Periodi di servizio presso altre Amministrazioni) Nel primo anno di servizio dopo la nomina in ruolo gli addetti di Legazione possono essere inviati a prestare servizio per non piu' di tre mesi presso altre Amministrazioni; quelli specializzati in materia commerciale prestano comunque un periodo di servizio di dieci mesi presso il Ministero del commercio con l'estero. I funzionari diplomatici specializzati in materia sociale possono chiedere di prestare servizio per un periodo di sei mesi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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