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D.P.R. 18/1967

Art. 103 — Periodo di prova

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/103parte di D.P.R. 18/1967
Art. 103. (Periodo di prova) I vincitori del concorso sono nominati volontari diplomatici con decreto del Ministro. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di 12 mesi, di cui 9 consistono nel corso di formazione di cui al precedente articolo. Al termine del periodo di prova i volontari, previo giudizio di idoneita' espresso dal Consiglio di amministrazione in base al risultato dei corsi e del servizio prestato negli uffici, sono nominati, con decreto del Ministro, addetti di Legazione nell'ordine della graduatoria del concorso. Nel caso che il Consiglio di amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il periodo di prova e' ripetuto. A conclusione del nuovo periodo di prova i volontari, se giudicati idonei dal Consiglio di amministrazione, sono nominati addetti di Legazione e collocati nel grado dopo i colleghi di concorso. Ove anche il secondo giudizio non sia favorevole, con decreto del Ministro il rapporto d'impiego e' risolto. I volontari che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare o per altri motivi, non possono partecipare al corso di formazione, seguono il primo corso successivo all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso e' calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine del periodo di prova, e comunque non prima dell'ultimazione del corso di formazione, essi sono nominati addetti di Legazione con le modalita' indicate nel secondo comma e collocati nel grado nell'ordine della graduatoria del concorso o, qualora il periodo di prova sia stato ripetuto, secondo il disposto del terzo comma.

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