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D.P.R. 18/1967

Art. 105 — Avanzamenti nella carriera diplomatica

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/105parte di D.P.R. 18/1967
Art. 105. (Avanzamenti nella carriera diplomatica) Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione al grado di consigliere di Ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilita' da esercitare. Per poter essere ammessi agli scrutini e al concorso di promozione, i funzionari diplomatici debbono avere: riportato nell'ultimo quinquennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo; compiuto due anni di effettivo servizio nel grado, ad eccezione degli addetti di Legazione e dei secondi segretari di Legazione per i quali e' richiesto un servizio effettivo di tre anni nel grado. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti delle disponibilita' complessive dei posti nel grado cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo.

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