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D.P.R. 1480/1965

Art. 27 — Applicabilita' agli operai del Ministero della difesa delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n

ELI /it/dpr/1965/11/18/1480/art/27parte di D.P.R. 1480/1965
Art. 27. Applicabilita' agli operai del Ministero della difesa delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90 Sono applicabili agli operai del Ministero della difesa le norme contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90, che non risultino modificate dal presente decreto, e tutte le altre norme legislative concernenti gli operai dello Stato che siano compatibili con quelle contenute nel decreto stesso.

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