D.P.R. 1480/1965
Art. 28 — Decorrenze Per l'applicazione di quanto previsto all'art
Art. 28. Decorrenze Per l'applicazione di quanto previsto all'art. 9 del presente decreto valgono le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa. Le disposizioni di cui all'art. 1, all'art. 2, esclusa l'applicazione della tabella B ivi prevista, agli articoli dal 10 al 19 inclusi, e all'art. 21 esplicano la loro efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1966. Le disposizioni di cui ai rimanenti articoli, escluse quelle concernenti il trattamento economico previsto dall'art. 2, esplicano la loro efficacia dal 1 luglio 1966, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data stessa delle nomine a capo operaio e dei passaggi di categoria. La tabella B allegata al presente decreto relativa alla nuova classificazione economica degli operai del Ministero della difesa viene applicata dal 1 gennaio 1968. La tabella A allegata al presente decreto entrera' in vigore allorquando avra' trovato integrale applicazione il disposto di cui al precedente art. 26.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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