D.P.R. 1480/1965
Art. 26 — Utilizzazione delle vacanze conseguenti a collocamenti a riposo per raggiunti limiti di eta' Le vacanze che s…
Art. 26. Utilizzazione delle vacanze conseguenti a collocamenti a riposo per raggiunti limiti di eta' Le vacanze che si formeranno, a decorrere dal 1 gennaio 1966, a seguito dei collocamenti a riposo di cui all'art. 51, comma primo, della legge 5 marzo 1961, n. 90, nelle dotazioni organiche del personale operaio del Ministero della difesa previste dalla tabella A/1 allegata al presente decreto, potranno essere utilizzate per nuove assunzioni, nella misura massima di un terzo delle vacanze stesse, fino a raggiungere la consistenza organica prevista dalla tabella A di cui all'art. 1 del presente decreto. Le assunzioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate applicando il combinato disposto degli articoli 4 e 6 del presente decreto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 26.
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