D.P.R. 1480/1965
Art. 25 — Riconoscimento ai fini economici del servizio reso da operaio temporaneo Il servizio reso, anche in periodi d…
Art. 25. Riconoscimento ai fini economici del servizio reso da operaio temporaneo Il servizio reso, anche in periodi discontinui in qualita' di operaio non di ruolo (temporaneo) dagli operai nominati permanenti in applicazione di quanto previsto dall'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e' riconosciuto utile, a domanda degli interessati, anche ai fini degli aumenti periodici di paga. Tale domanda dovra' essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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