D.P.R. 1480/1965
Art. 20 — Disposizioni particolari per il passaggio nelle categorie degli operai specializzati e qualificati Nella prim…
Art. 20. Disposizioni particolari per il passaggio nelle categorie degli operai specializzati e qualificati Nella prima applicazione del presente decreto, i posti disponibili nelle categorie degli operai specializzati e qualificati del ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali saranno conferiti, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data del 1 luglio 1966 e dopo gli inquadramenti previsti al primo comma del precedente art. 19, agli operai appartenenti alla categoria immediatamente inferiore del rispettivo ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo. Allo scrutinio stesso saranno ammessi gli operai che contino nella categoria di appartenenza una anzianita' di almeno 10 anni ed abbiano riportato la classifica di "ottimo" nell'ultimo triennio. Con determinazione del Ministro per la difesa saranno stabilite le qualifiche di mestiere per l'ammissione agli scrutini di cui al comma precedente nonche', per ciascuna qualifica, il numero dei posti conferibili.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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