D.P.R. 1480/1965
Art. 21 — Inquadramento operai di 4ª e 5ª categoria In sede di attuazione del provvedimento di cui allo art
Art. 21. Inquadramento operai di 4ª e 5ª categoria In sede di attuazione del provvedimento di cui allo art. 19, gli operai del Ministero della difesa-Esercito, Marina, Aeronautica, inquadrati nella 4ª e 5ª categoria della rispettiva pianta organica, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, vengono collocati nella categoria degli operai comuni dei ruoli delle lavorazioni o dei servizi generali, sulla base della qualifica di mestiere da ciascuno posseduta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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