D.P.R. 1480/1965
Art. 19 — Quadro di equiparazione inquadramento operai Gli operai del Ministero della difesa-Esercito, Marina, Aeronaut…
Art. 19. Quadro di equiparazione inquadramento operai Gli operai del Ministero della difesa-Esercito, Marina, Aeronautica, inquadrati nelle categorie di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, vengono collocati, ferma restando anche agli effetti degli aumenti periodici della paga la rispettiva anzianita' di servizio maturata nella categoria di provenienza, nelle categorie del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali, in rapporto alla qualifica di mestiere da ciascuno posseduta, sulla base del seguente quadro di equiparazione: capo operaio, categoria dei capi operai; 1ª categoria, categoria degli operai specializzati; 2ª categoria, categoria degli operai qualificati; 3ª categoria, categoria degli operai comuni. Le vacanze esistenti alla data del 1 gennaio 1966 nelle categorie dei capi operai e degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali, di cui alla tabella organica A/1 allegata al presente decreto, verranno utilizzate per il riassorbimento dei soprannumeri risultanti alla data stessa nelle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni dei suddetti ruoli.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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