D.P.R. 1478/1965
Art. 46 — Alla data in cui saranno costituite, ai sensi dell'art
Art. 46. Alla data in cui saranno costituite, ai sensi dell'art. 40, le Direzioni generali per gli impiegati civili e per gli operai, le Commissioni di disciplina operanti presso le Direzioni generali personali civili e affari generali di ciascuna forza armata saranno sostituite da un'unica Commissione di disciplina con la composizione e le attribuzioni stabilite dall'art. 148 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 46.
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