D.P.R. 1478/1965
Art. 45 — Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art
Art. 45. Nel periodo intercorrente tra la data di cui al precedente art. 38 e quella prevista dal precedente articolo, rimarranno in funzione per il rispettivo personale operaio gli attuali Consigli di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 45.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1478/1965 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.