D.P.R. 1478/1965
Art. 47 — Alla data in cui sara' costituita la Direzione generale dei servizi generali, le Commissioni per l'eliminazio…
Art. 47. Alla data in cui sara' costituita la Direzione generale dei servizi generali, le Commissioni per l'eliminazione degli atti di archivio operanti presso le direzioni generali personali civili e affari generali di ciascuna forza armata, saranno sostituite da un'unica Commissione per l'eliminazione degli atti di archivio, con la composizione e le attribuzioni stabilite dall'art. 69 del regolamento sugli archivi di Stato, approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e successive modificazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 47.
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