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D.P.R. 1478/1965

Art. 32 — La Direzione generale dei servizi generali sopraintende: agli affari connessi con i servizi di competenza del…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/32parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 32. La Direzione generale dei servizi generali sopraintende: agli affari connessi con i servizi di competenza del Provveditorato generale dello Stato relativi agli organi centrali; alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri; ai servizi poligrafici ed ai servizi generali, determinati con decreto del Ministro, relativi al funzionamento degli organi centrali della difesa; agli archivi generali. Provvede inoltre alle incombenze amministrative relative al servizio dei trasporti ferroviari, per via ordinaria, per via marittima e per via aerea interessanti le forze armate, alle esigenze di manovalanza degli organi centrali ed a quelle connesse ai trasporti. La Direzione generale provvede infine all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle predette attivita', nonche' di quelli relativi alle spese generali per gli Enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le tre forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonche' alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 19.23, n. 2440.

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