D.P.R. 1478/1965
Art. 31 — La Direzione generale del contenzioso provvede: alla trattazione del contenzioso speciale in materia di leva;…
Art. 31. La Direzione generale del contenzioso provvede: alla trattazione del contenzioso speciale in materia di leva; alla istruttoria ed alle altre incombenze relative ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; alla raccolta ed alla elaborazione degli elementi necessari per la trattazione dei ricorsi giurisdizionali e per i giudizi che comunque interessano l'Amministrazione della difesa, instaurati davanti alla magistratura ordinaria ed amministrativa ed ai collegi arbitrali; alla stipulazione degli atti di transazione a seguito degli accordi intervenuti durante lo svolgimento del giudizio; all'azione di competenza dell'Amministrazione nei giudizi di responsabilita' contabile e amministrativa; alla liquidazione degli indennizzi e dei risarcimenti di danni nelle materie di competenza nonche' delle spese di liti; alla trattazione di pratiche inerenti ai sinistri e agli infortuni, compresa la stipulazione di transazioni intese a prevenire le liti. La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attivita' indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 31.
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