D.P.R. 1478/1965
Art. 33 — Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri puo' provvedere, su delega del Ministro per la difesa, diret…
Art. 33. Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri puo' provvedere, su delega del Ministro per la difesa, direttamente all'amministrazione dei capitoli di propria competenza con facolta' analoghe a quelle dei direttori generali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 33.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1478/1965 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.