D.P.R. 1478/1965
Art. 3 — Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per la difesa hanno la seguente composizione: un segret…
Art. 3. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per la difesa hanno la seguente composizione: un segretario particolare; non piu' di due ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello o impiegati delle carriere direttiva e di concetto con qualifica non superiore a quella corrispondente al grado di tenente colonnello; non piu' di due sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di archivio; non piu' di tre sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di copia. Non sono ammessi distacchi di impiegati, sotto qualsiasi forma, alle dipendenze dei Sottosegretari di Stato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 3.
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