D.P.R. 1478/1965
Art. 4 — Il segretario generale del Ministero della difesa e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica pre…
Art. 4. Il segretario generale del Ministero della difesa e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la difesa, e dipende direttamente dal Ministro; e' scelto fra i generali e gli ammiragli in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a quelli di generale di Corpo d'armata, di ammiraglio di Squadra e di generale di Squadra aerea. Il segretario generale: da' concrete direttive per l'attuazione degli indirizzi generali segnati dal Ministro nel campo tecnico-amministrativo; coordina gli affari di maggiore importanza delle Direzioni generali e degli uffici centrali; dispone di un ufficio composto di: un capo ufficio, ufficiale generale o ammiraglio, appartenente a forza armata diversa da quella del segretario generale; un segretario; non piu' di quindici ufficiali appartenenti alle tre forze armate o impiegati delle carriere direttiva e di concetto; non piu' di ventiquattro sottufficiali appartenenti alle tre forze armate o impiegati della carriera esecutiva, per il servizio di archivio e di copia.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 4.
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