D.P.R. 1478/1965
Art. 2 — Il Gabinetto del Ministro per la difesa ha la seguente composizione: un capo di Gabinetto, ufficiale generale…
Art. 2. Il Gabinetto del Ministro per la difesa ha la seguente composizione: un capo di Gabinetto, ufficiale generale o ammiraglio; un segretario particolare; non piu' di cinque ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto; di cui soltanto due di grado superiore a tenente colonnello o di qualifica superiore a quelle corrispondenti degli impiegati civili; non piu' di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di archivio; non piu' di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva per i servizi di copia. In caso di eccezionali lavori, possono essere distaccati al Gabinetto del Ministro non piu' di tre ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa. I distacchi devono essere autorizzati con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 2.
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