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D.P.R. 1478/1965

Art. 2 — Il Gabinetto del Ministro per la difesa ha la seguente composizione: un capo di Gabinetto, ufficiale generale…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/2parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 2. Il Gabinetto del Ministro per la difesa ha la seguente composizione: un capo di Gabinetto, ufficiale generale o ammiraglio; un segretario particolare; non piu' di cinque ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto; di cui soltanto due di grado superiore a tenente colonnello o di qualifica superiore a quelle corrispondenti degli impiegati civili; non piu' di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva, per i servizi di archivio; non piu' di sei sottufficiali o impiegati della carriera esecutiva per i servizi di copia. In caso di eccezionali lavori, possono essere distaccati al Gabinetto del Ministro non piu' di tre ufficiali o impiegati delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa. I distacchi devono essere autorizzati con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti.

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