D.P.R. 1478/1965
Art. 23 — La Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telec…
Art. 23. La Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni sopraintende, salvo le attribuzioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace: alle seguenti attivita' pertinenti agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, esclusi quelli formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri, navali, aerei e spaziali: studio e sviluppo tecnico; costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione; manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione; emanazione della relativa normativa tecnica; alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali. La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attivita' indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento ed ha confermato l'abrogazione dell'art. 23.
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