D.P.R. 1478/1965
Art. 24 — La Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili sopraintende: alle seguenti attivita' pertinent…
Art. 24. La Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili sopraintende: alle seguenti attivita' pertinenti ai mezzi di combattimento cingolati, ruotati ed anfibi, agli automotoveicoli, ai combustibili e ai lubrificanti: studio e sviluppo tecnico; costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione; manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione; emanazione della relativa normativa tecnica; alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali. La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attivita' indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 24.
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