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D.P.R. 1478/1965

Art. 22 — La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali sopraintende: al…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/22parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 22. La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali sopraintende: alle seguenti attivita' pertinenti ai mezzi vettori aerei e spaziali: studio e sviluppo tecnico; costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione; manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione; emanazione della relativa normativa tecnica; alle attivita' di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, nonche' i materiali di aviolancio; alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali. La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attivita' indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

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