D.P.R. 1478/1965
Art. 21 — La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali sopraintende: alle seguenti atti…
Art. 21. La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali sopraintende: alle seguenti attivita' pertinenti ai mezzi navali: studio e sviluppo tecnico; costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione; raddobbo, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione; emanazione della relativa normativa tecnica; alle attivita' di cui sopra per quanto concerne, le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali nonche' per quanto concerne i mezzi, le apparecchiature ed i materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi; alla formazione, quando effettuata presso gli organi e stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali. La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attivita' indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 21.
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