D.P.R. 1478/1965
Art. 1 — L'organizzazione centrale del Ministero della difesa e' la seguente: Gabinetto del Ministro; Segreterie parti…
Art. 1. L'organizzazione centrale del Ministero della difesa e' la seguente: Gabinetto del Ministro; Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato; Ufficio del Segretario generale; Uffici centrali: Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione; Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari; Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica; Ufficio centrale per gli allestimenti militari; Ufficio centrale per le ispezioni amministrative; Direzioni generali: Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito; Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito; Direzione generale per il personale militare della Marina; Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica; Direzione generale per gli impiegati civili; Direzione generale per gli operai; Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari; Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri; Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali; Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali; Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni; Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili; Direzione generale di commissariato; Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio; Direzione generale della sanita' militare; Direzione generale delle pensioni; Direzione generale delle provvidenze per il personale; Direzione generale del contenzioso; Direzione generale dei servizi generali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 1.
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