D.P.R. 1478/1965
Art. 14 — La Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito provvede alla trattazione dell…
Art. 14. La Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito provvede alla trattazione delle materie relative: al reclutamento dei sottufficiali, nonche' dei militari di truppa a lunga ferma dell'Esercito; allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, nonche' al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'Esercito; all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Art. 15.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 14.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1478/1965 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.