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D.P.R. 1478/1965

Art. 14 — La Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito provvede alla trattazione dell…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/14parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 14. La Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito provvede alla trattazione delle materie relative: al reclutamento dei sottufficiali, nonche' dei militari di truppa a lunga ferma dell'Esercito; allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, nonche' al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'Esercito; all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Art. 15.

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