D.P.R. 1478/1965
Art. 13 — La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito provvede alla trattazione delle materie relative: al re…
Art. 13. La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito provvede alla trattazione delle materie relative: al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, nonche' al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore; alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare dell'Esercito; all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 13.
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